Il Garante: le società di servizi di marketing hanno l'obbligo della nomina del DPO.
Il GDPR nasce con l’obiettivo di tutelare i dati personali delle persone fisiche che nel Regolamento vengono definite “Interessati del trattamento”. Il Regolamento conferisce agli Interessati una serie di diritti e garanzie, alcuni dei quali sono stati mantenuti dalla precedente normativa, mentre altri sono stati introdotti ex novo. I nuovi diritti e le garanzie introdotte dal GDPR sono il diritto:
- a essere informati - di sapere chi e come si trattano i suoi dati personali - di accedere ai propri dati personali - alla rettifica dei propri dati - di revoca - di opporsi al trattamento - alla cancellazione - all’oblio - di cancellare informazioni rese pubbliche - alla portabilità dei dati.
Si definisce con questo appellativo la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o l’organismo, che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento.
Questa figura ha il compito di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del GDPR e a garantire la tutela dei diritti dell’interessato. È per questo che i trattamenti messi in atto dal Responsabile sono tassativamente disciplinati da un contratto (o altro atto giuridico) che lo vincoli al Titolare. Devono essere determinati contrattualmente: - la materia disciplinata - la durata del trattamento - la natura e le finalità del trattamento - il tipo di dati personali e le categorie di interessati -gli obblighi e i diritti del Titolare e del Responsabile.
Qualora non vengano ottemperati gli obblighi sanciti dal GDPR si può incorrere in sanzioni amministrative e in sanzioni penali. Le sanzioni amministrative più alte arrivano fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo e si applicano a: violazioni dei principi del trattamento, incluse le condizioni per il consenso; violazioni dei diritti degli Interessati e inosservanza delle norme in tema di trasferimento internazionale dei dati.
Le sanzioni amministrative più basse arrivano fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato globale annuo e si applicano alla violazione delle obbligazioni di Titolari e Responsabili, in particolare la mancata nomina del DPO se necessaria.
Le sanzioni penali, decretate dal legislatore italiano, riguardano invece:
il trattamento illecito di dati personali; l’acquisizione fraudolenta, la comunicazione e la diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala; le false dichiarazioni rese al Garante; l’inosservanza dei provvedimenti del Garante.
Il Titolare del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7 GDPR). In sostanza il titolare è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, colui che decide "perché" e "come" devono essere trattati i dati. Il titolare del trattamento stabilisce le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali. I dipendenti che trattano i dati personali all’interno dell'organizzazione lo fanno per adempiere ai compiti di titolare del trattamento della tua azienda/organizzazione.
Il DPO, Data Protection Officer - in italiano RPD, Responsabile della Protezione dei Dati – è la nuova figura introdotta dal GDPR e che ha la funzione di affiancare titolare, addetti e responsabili del trattamento affinché conservino i dati e gestiscano i rischi seguendo i princìpi e le indicazioni del Regolamento europeo.
Il DPO è quindi un consulente tecnico e legale, con potere esecutivo. Infatti, il suo ruolo è doppio, perché non solo consiglia e sorveglia, ma funge anche da tramite fra l’organizzazione e l’autorità. I suoi compiti sono indicati in maniera puntuale nel GDPR all’articolo 39 e sono essenzialmente tre: informare, sorvegliare e cooperare.
L’art. 82, comma 1, del Regolamento, stabilisce che “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento“.
Tuttavia, mentre il titolare deve risarcire qualsiasi danno cagionato dal suo trattamento in violazione del Regolamento, il responsabile del trattamento risponde solo se non ha adempiuto agli obblighi a lui specificatamente diretti o ha agito in modo difforme o contrario alle istruzioni del titolare. Da tali norme si evince che i soggetti tenuti al risarcimento del danno sono il titolare del trattamento ed il responsabile incaricato.
Chiarimenti del Comitato europeo privacy
L’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha chiarito l'obbligatorietà di individuazione di un Data Protection Officer (DPO) da parte dei Titolari o Responsabili del trattamento delle Società di servizi informatici.
La nozione di monitoraggio regolare e sistematico su larga scala, che obbliga alla nomina del DPO, include non solo tutti i vari strumenti di tracciatura elettronica e profilazione online, ma anche qualsiasi forma di tracciatura in un ambiente offline. Per il Comitato europeo Privacy, un monitoraggio è regolare se avviene di continuo o in un arco temporale ben definito, se ripetuto ad intervalli constanti. Il monitoraggio è sistematico se si verifica in base ad uno schema o quando è organizzato, metodico, prestabilito, o se rientra in un piano generale od una strategia (es. servizi di telecomunicazione, marketing, geolocalizzazione, fidelizzazione, monitoraggio di dati sulla salute [...] ).
In base all’articolo 37, paragrafo 1, lettere b) e c) del RGPD, occorre che il trattamento di dati personali avvenga su ‘larga scala’ per far scattare l’obbligo di nomina di un DPO/RPD. E’ chiaro che il concetto di ‘larga scala’, è generico e privo di riferimento numerico o comunque oggettivo. Tali trattamenti devono intendersi come quelli che “mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello provinciale, regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato”. Per stabilire se un trattamento è su larga scala il WP29 suggerisce di tenere in considerazione alcuni elementi:
- il numero degli interessati coinvolti (in termini assoluti o in % rispetto alla popolazione di riferimento);
- la quantità dei dati trattati;
- le diverse tipologie di dati trattati;
- la durata del trattamento;
- la portata geografica del trattamento.
Rientrano nel concetto di “Monitoraggio regolare e sistematico” tutte le forme di tracciamento e profilazione su Internet anche per finalità di pubblicità comportamentale. E’ stato, infatti, chiarito che per stabilire se un’attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell’interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l’eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali. Tuttavia, occorre evidenziare che il tracciamento on line è solo uno dei possibili casi di monitoraggio.
L’aggettivo “sistematico” ha almeno uno dei seguenti significati: che avviene per sistema; predeterminato, organizzato o metodico; che ha luogo nell’ambito di un progetto complessivo di raccolta di dati; svolto nell’ambito di una strategia.
L’aggettivo “regolare” ha almeno uno dei seguenti significati: che avviene in modo continuo ovvero a intervalli definiti per un arco di tempo definito; ricorrente o ripetuto a intervalli costanti; che avviene in modo costante o a intervalli periodici.
Stante la caratteristiche degli intermediari sopra descritti, si può certamente ritenere che i soggetti iscritti alle sezioni C e E, stante la tipologia della loro intermediazione limitata ad un numero di casi modesto, non eseguano certamente trattamenti su larga scala e, pertanto, non abbiano l’obbligo della nomina del DPO.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam iaculis dolor sed mauris sodales laoreet. Integer malesuada leo at mauris dictum tempor vel rhoncus felis. Aenean vitae convallis tortor. Donec et ipsum dui. Quisque imperdiet erat et tincidunt dignissim. Sed ut ante lectus. Aenean nec dolor consectetur, sodales metus a, ultrices mi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam iaculis dolor sed mauris sodales laoreet. Integer malesuada leo at mauris dictum tempor vel rhoncus felis. Aenean vitae convallis tortor. Donec et ipsum dui. Quisque imperdiet erat et tincidunt dignissim. Sed ut ante lectus. Aenean nec dolor consectetur, sodales metus a, ultrices mi.
Entro il 25 maggio 2018 per le aziende già attive alla data. Per le aziende con inizio attività dopo il 25 maggio 2018, la nomina del RPD/DPO è obbligatoria prima dell'entrata in attività dell'azienda.
La relazione del titolare del trattamento in merito alla nomina del DPO non è necessaria in quanto il settore è già stato identificato e inserito nella lista dei settori obbligati alla nomina del DPO.
La mancanza della nomina del DPO, per le aziende dei settori in obbligo, viene sanzionata, in caso di verifiche, con l'importo pari al 2% del fatturato annuo dell'esercizio precedente.
Il Documento GDPR di conformità aziendale consiste nella elaborazione e stampa dei seguenti argomenti:
1 - Registro delle Attività di Trattamento del Titolare
2 - Inventario assets aziendali
3 - Configurazione informative e consensi
4 - Documento valutazione impatto
5 - Valutazione dei rischi
6 - Misure di minimizzazione dei rischi
7 - Gestione e nomina dei soggetti autorizzati
8 - Gestione e nomina dei Responsabili
9 - Gestione della violazione dei dati
Sono documenti e regolamenti recanti le disposizioni al personale e altri soggetti in merito alla privacy.
1 - Organizzazione aziendale Privacy
2 - Regolamento Utilizzo Sistemi ICT
3 - Data Breach
4 - Disaster recovery
5 - Business continuity
6 - Cyber Security
7 - Backup e Retention
8 - Attivazione utenze (User Access Life-cycle Management)
9 - Amministratore di sistema
Il DPO viene incaricato tramite documento di nomina. Ha il ruolo di Consulente e controllore. Le principali attività:
1 - Consulenza e supporto al Titolare
2 - Supporto al personale aziendale
3 - Supporto all'elaborazione del Documento di impatto
4 - Supporto al definizione dei trattamenti
5 - Consulenza in caso di eventi con criticità
6 - Audit periodici per la verifica della conformità
7 - Audit periodici sull'applicazione delle Policy aziendali
8 - Relazione annuale sulle attività e conformità aziendale
9 - Supporto al Titolare in caso di Ispezioni
Il Comandante del Gruppo Privacy rilascia una breve intervista riguardo al Regolamento GDPR e agli interventi in merito del Gruppo Privacy.
Il Regolamento europeo GDPR sulla Privacy
A chi è rivolto
La conformità al GDPR
Ispezioni e sanzioni
© Copyright 2020 - Tutti i diritti riservati - Clustertech.it - P. IVA 03076050925